Differimento pena per infermità psichica – ordinanza Tds Messina 28.2.2018

n un caso analogo in cui di recente la Cassazione ha giustamente sollevato questione di legittimità costituzionale ossia il caso di un soggetto affetto da grave infermità psichica incompatibile con il regime carcerario ed in espiazione di una pena superiore ad anni quattro , cui non erano applicabili ne’ l’art.146 perché malato non terminale , ne’ l’art. 147 perché affetto da infermità non fisica , ne’ l’art 47 ter lett.c) per il limite ostativo di pena, ne’ l’art.148 perché tacitamente abrogato, il TS di Messina condividendo le argomentazioni della Cassazione ha tuttavia imboccato una strada diversa per dare immediata tutela responsiva agli urgenti bisogni sanitari e specialpreventivi del soggetto , ossia quella della applicazione analogica costituzionalmente e convenzionalmente orientata degli artt. 147 cp e 47 ter comma1 ter, in quanto in bonam partem e riferentesi a norme non eccezionali anzi espressive di principi generali e del loro contemperamento (abstract di Nicola Mazzamuto).

cliccare sul link che segue per leggere il provvedimento in formato pdf

ORDINANZA TDS MESSINA 28.2.2018